30-07-2010

Statuto

LA SOCIETÀ

Art. 1

La Società Italiana della Caviglia e del Piede è una libera associazione senza finalità di lucro, aliena da ogni discriminazione razziale, politica, religiosa e sociale.
Riunisce laureati in Medicina e Chirurgia interessati allo studio del piede.
La sua sede legale coincide con il domicilio del Presidente in carica.

Art. 2

La società ha le seguenti finalità:
• favorire la conoscenza della Medicina e Chirurgia della Caviglia e del Piede mediante l'organizzazione di congressi, incontri, simposi, giornate di studio, corsi di aggiornamento;
• promuovere programmi di studio e ricerche inerenti alla Medicina e Chirurgia del Piede;
• mantenere i rapporti con le Istruzioni che abbiano le stesse finalità.

Art. 3

Il patrimonio della Società deriva dalle contribuzioni annuali dei Soci e da eventuali doni o elargizioni che pervengano alla Società per puro mecenatismo o sponsorizzazioni.
Sono accettabili elargizioni, donazioni o sponsorizzazioni provenienti da Enti o Ditte commerciali purché non tendano a far compiere alla Società o a qualunque Socio azioni di fatto o di opinione contrarie allo Statuto ed all'etica societaria.

Art. 4

L'anno sociale corrisponde al periodo che intercorre tra due successivi Congressi Nazionali.
La durata della Società è illimitata.
La Società può essere disciolta in qualsiasi momento su richiesta di almeno ¾ dei Soci riuniti in Assemblea generale. L'Assemblea stessa deciderà come vadano destinati gli eventuali beni in possesso della Società.

I SOCI

Art. 5

La Società prevede due categorie di Soci:
• Soci Ordinari
• Soci Onorari

Art. 6

Sono Soci Onorari quelle personalità che abbiano acquisito particolari benemerenze nello studio della Medicina e Chirurgia del Piede o nei confronti della Società. Essi sono esenti dal pagamento della quota associativa potendo tuttavia, se anche Soci Ordinari, rinunciare a questo privilegio per conservare tutti i diritti dei Soci Ordinari.

Art. 7

Sono Soci Ordinari tutti coloro che avendone fatto richiesta ed accettando lo Statuto siano in regola con il pagamento della quota associativa. I Soci Ordinari che abbiano superato i 70 anni di età non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 8

Tutti i Soci Ordinari hanno davanti alla Società parità di diritti e di doveri.

Art.9

Perdono il titolo di Soci Ordinari e l'anzianità societaria coloro che non abbiano pagato la quota associativa per due anni successivi e che, dopo esplicita richiesta, non regolarizzino la loro posizione amministrativa.
I Soci Ordinari, negli anni di mora, perdono il diritto a ricevere le pubblicazioni scientifiche della Società ed eventuali vantaggi riservati.

Art.10

I Soci che si rendessero responsabili di comportamenti tali da recare pregiudizio alla Società possono essere, a seconda della gravità del caso, censurati o radiati.
La censura deve essere decisa, a votazione segreta, dai componenti del Consiglio Direttivo, con un numero di voti uguale o superiore ai 2/3 dei componenti che hanno diritto a esprimersi; essa costituisce remora per la candidatura alle cariche societarie.
La radiazione è decretata dai componenti dell'Assemblea Generale, riunita legalmente, con un numero di voti pari o superiore ai ¾ dei Soci votanti.

Art. 11

I Soci non hanno alcun diritto sui fondi della Società.
I Soci dimissionari, sospesi o radiati e gli eredi aventi diritto dei Soci deceduti non possono reclamare né esigere rendiconti, inventari, etc.

Art. 12

L'ASSEMBLEA GENERALE è emanazione sovrana della Società.
Compongono l'Assemblea Generale, con diritto di voto, i Soci Ordinari iscritti alla Società da almeno un anno.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea Generale sono:
• l'elezione del Consiglio Direttivo
• l'approvazione della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo
• l'approvazione del bilancio e del rendiconto annuale del Segretario
• l'approvazione dei temi congressuali sulla base delle proposte pervenute al Consiglio Direttivo o dell'Assemblea stessa
• l'approvazione delle nomine a Socio Onorario proposte dal Consiglio Direttivo
• l'approvazione dell'iscrizione di nuovi Soci
• la radiazione di Soci
• le modifiche dello Statuto
• lo scioglimento della Società

Art. 14


L'Assemblea Generale può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno in occasione del Congresso Nazionale della Società.
L'Assemblea Generale straordinaria può essere convocata in ogni momento su decisione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci aventi diritto.
L'Assemblea Generale straordinaria è convocata con lettera ordinaria spedita almeno con un mese di anticipo, a firma del Presidente e nella quale debbono essere indicati luogo, data, ora e ordine del giorno.

Art. 15

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sono valide in prima convocazione qualora siano presenti la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, quindici minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Non sono ammesse deleghe.
Le decisioni dell'Assemblea sono riportate in verbale, redatto a cura del Segretario, che verrà inviato a tutti i Soci.


CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 16

La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo che si riunisce, per discutere le vicende scientifiche, economiche e normative, su decisione del Presidente mediante lettera di convocazione spedita con almeno 15 giorni di anticipo od a richiesta di almeno tre dei suoi membri.
Il Consiglio direttivo è formato da:

• il Presidente
• il Presidente uscente
• due Vice-Presidenti
• il Segretario
• i cinque Consiglieri.

Il numero dei Consiglieri potrà essere variato dall'Assemblea Generale in base alle esigenze della Società ed al numero degli iscritti.
Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea, sulla base delle proposte pervenute, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Soci Onorari, i temi e le candidature a organizzatore del Congresso annuale della Società. Le candidature dovranno pervenire per iscritto al Presidente o al Segretario, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.

Art. 17

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale ordinaria in occasione del Congresso Nazionale della Società.
Per essere eletto il Presidente deve essere iscritto alla Società da almeno 5 anni.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.
Il Presidente non può essere rieletto.

Art. 18

Il Presidente
• indice il Congresso annuale della Società
• convoca il Consiglio Direttivo e le assemblee, ordinarie e straordinarie e ne conduce i dibattiti
• fa parte di diritto di tutte le commissioni
• firma o delega il Segretario a firmare, per validità, tutti gli atti, rendiconti e verbali della Società
• in caso di impedimento si fa rappresentare da uno dei 2 Vice-Presidenti
• ha la responsabilità dell'andamento amministrativo della Società
• a conclusione del suo mandato ne dà relazione all'Assemblea Generale
• rappresenta la Società ad ogni effetto di fronte a terzi, in giudizio e nei confronti di altre Società
• per la durata del mandato del Presidente che gli succede, affianca l'opera del nuovo Presidente, entrando a far parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Art. 19

Il Vice-Presidente più anziano nella carica sostituisce il Presidente in caso di dimissioni o decesso e resta in carica sino alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 20

Il Segretario
• è responsabile della coordinazione di tutte le attività amministrative della Società
• convoca, per delega presidenziale, il Consiglio e l'Assemblea, e ne cura il verbale che invia a tutti i Soci.
• aggiorna l'elenco dei Soci conservandone nome ed indirizzo
• è responsabile della tenuta della corrispondenza sociale
• soddisfa le richieste di informazioni da parte di altre Istituzioni in accordo con il Presidente
• avendo funzioni di Tesoriere è il depositario e responsabile dei fondi della Società: richiede e riceve le quote associative, effettua pagamenti, tiene in consegna eventuali donazioni
• deve presentare rendiconti contabili in occasione delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea Generale.
L'anno contabile corrisponde all'anno solare.

Art. 21

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo elencati all'art. 16 hanno diritto di voto deliberante; in caso di parità, il voto del Presidente è determinante.
In caso di impossibilità o di impedimento i membri del Consiglio possono farsi rappresentare nelle riunioni del Direttivo da un altro membro al quale avranno consegnata regolare delega autografa che verrà allegata agli atti della seduta.
Ogni membro del Consiglio può essere latore di una sola delega.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza, di persona o per delega, di almeno 2/3 dei suoi membri; in caso diverso sono nulle.

MODALITÀ DI ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO


Art. 22

Le votazioni per l'elezione del Consiglio Direttivo avvengono durante l'Assemblea Generale su liste proposte dal Consiglio Direttivo uscente.
Nelle liste verranno elencati i nominativi dei candidati ad ogni singola carica: Presidenti, Vice-Presidente, Consiglieri, Segretario.

Art. 23

I Soci inclusi nelle liste elettorali sono proposti:
• dal Consiglio Direttivo uscente
• da almeno 20 Soci in regola che devono comunicare, per iscritto, al Presidente, il nominativo dei loro candidati al Consiglio Direttivo con almeno 2 mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.
Per la candidatura del Presidente fa testo quanto contenuto all'art.17.

ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Art. 24

La Società deve indire ogni anno un Congresso Nazionale: la scelta dei temi e dell'Organizzatore è ratificata dall'Assemblea Generale (art. 13); la data, la sede e il programma del Congresso vengono concordate dal Consiglio Direttivo e dall'Organizzatore designato.
Le presentazioni possono essere tenute dai Laureati in Medicina e Chirurgia o da altri relatori approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 25

La Società non è responsabile di questioni economiche nei confronti dell'Organizzatore del Congresso.

Art. 26

Gli Atti del Congresso vengono pubblicati su una Monografia e sono soggetti a revisione da parte dell'apposito Comitato di Redazione composto dal Presidente, Segretario della Società e dall'Organizzatore del Congresso.

Art. 27

Possono essere poste sotto l'egida od il patrocinio della Società quelle iniziative organizzate da uno o più Soci che abbiano ottenuta preventiva autorizzazione dal Presidente della Società, previa presentazione del programma con almeno 4 mesi di anticipo sulla data d'inizio dell'evento.

RAPPORTI CON SOCIETA' INTERNAZIONALI

Art. 28

La Società Italiana della Caviglia e del Piede fa parte della European Foot and Ankle Society (E.F.A.S.) ed il Socio di diritto è iscritto anche alla Società Europea e ne riceve la Rivista Ufficiale "Foot and Ankle Surgery".
La European Foot and Ankle Society inoltre, insieme alla Federazione dell'Asia, dell'America del Nord e dell'America Latina, alla Società Australiana e Sudafricana, costituiscono l'International Federation Foot and Ankle Societies (I.F.F.A.S.)

Art. 29

La Società prevede inoltre una affiliazione da parte di coloro che in possesso di Lauree diverse da quella in Medicina e Chirurgia o in possesso di titoli equiparati, sono comunque interessati allo studio del piede.
I Membri affiliati non possono costituire elettorato passivo né attivo per le cariche sociali, e non hanno diritto di voto nelle decisioni dell'Assemblea Generale.
La richiesta di affiliazione deve essere inoltrata con le stesse modalità dei Soci Ordinari e soggetta alla approvazione dell'Assemblea Generale.
I Membri affiliati sono tenuti ad accettare lo Statuto ed al pagamento di una quota di affiliazione inferiore a quella di iscrizione per i Soci che dà diritto al ricevimento della Monografia annuale e della corrispondenza della Società Italiana, ma non le pubblicazioni scientifiche e la corrispondenza relative ai rapporti con le Società Internazionali.
I Membri affiliati hanno gli stessi doveri dei Soci Ordinari e perdono i loro diritti con le stesse modalità.
I Membri affiliati potranno tenere presentazioni solo previa approvazione del Consiglio Direttivo in sessioni a loro dedicate nell'ambito dei Congressi patrocinati dalla Società.

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Art. 30

Competente per l'interpretazione del presente Statuto è il Consiglio Direttivo.